Art. 11.
(Linee fondamentali di assetto del territorio nazionale).

      1. Costituiscono linee fondamentali di assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali:

          a) l'identità, la riconoscibilità, la varietà dei paesaggi italiani pregevoli non solo per aree e frammenti di grande

 

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valore, ma in relazione all'intero territorio, urbano e periurbano, rurale e montano, marino e costiero, attraverso misure di protezione, di limitazione e di difesa, nonché mediante la gestione accorta dei processi di trasformazione, di pianificazione e di recupero;

          b) le aree naturali protette e la presenza di una naturalità diffusa, differenziata e articolata, connesse in una rete ecologica che costituisce una condizione necessaria per impedire la frammentazione degli habitat, per ridurre la vulnerabilità degli ecosistemi, per mantenere una elevata biodiversità e la qualità ambientale complessiva del territorio;

          c) il riconoscimento delle Alpi e degli Appennini come sistemi di rilevante interesse nazionale. La Repubblica promuove interventi finalizzati a ridurre l'abbandono delle zone montane, a tutelare e a valorizzare culture e tradizioni locali, a sviluppare attività economiche compatibili e utili al recupero e al mantenimento dell'ambiente e del territorio montano;

          d) la tutela delle coste italiane, cui si provvede con il Piano di tutela dell'ambiente costiero e marino, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni costiere interessate;

          e) l'efficienza energetica e la promozione e diffusione di fonti energetiche rinnovabili alle quali devono essere indirizzate le attività di programmazione, pianificazione degli usi e degli interventi anche edilizi sul territorio, in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi della legislazione nazionale ed europea;

          f) l'utilizzo razionale delle acque, la loro tutela dall'inquinamento, la prevenzione e riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico, tenuto conto dei rischi connessi con il cambiamento climatico, al fine di promuovere, nella pianificazione e programmazione del territorio, un livello unitario a livello di bacino idrografico;

 

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          g) il consumo limitato del territorio non urbanizzato, subordinando gli interventi di trasformazione a una valutazione delle alternative a minore impatto ambientale, quali il recupero, il risanamento, l'adeguamento di aree già utilizzate, di infrastrutture, di costruzioni o di insediamenti esistenti;

          h) la tutela del territorio rurale per il mantenimento e l'arricchimento delle reti ecologiche, della diversità ecologica e paesistica, con il contrasto dell'abbandono e dell'interruzione delle cure manutentive e la promozione del ruolo specifico dell'agricoltura multifunzionale intesa come produttrice sia di beni, sia di servizi ambientali.

      2. Le linee fondamentali di assetto del territorio di cui al comma 1 sono formate in armonia con le politiche definite a livello comunitario, nazionale e regionale e in coerenza con le scelte di sostenibilità economica, sociale e ambientale e con lo Schema di sviluppo dello spazio europeo. Le linee fondamentali di assetto del territorio sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il Ministro dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità e il termine per aggiornare, integrare e rivedere le linee fondamentali di assetto del territorio di cui al comma 1 del presente articolo su proposta dei Ministri competenti e d'intesa con la Conferenza unificata.
      3. Lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, recante la definizione delle linee fondamentali di assetto del territorio nazionale, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei

 

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relativi pareri, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.